Tutti sono tenuti a pagare le spese per il servizio di portierato,
anche i proprietari di negozi/appartamenti che presentano ingresso diretto dalla strada indipendente dall'ingresso principale del Condominio.
Il criterio legale di ripartizione delle spese per il servizio di portierato è quello dettato dal comma 1 dell’art. 1123 c.c. ovvero si deve ripartire la spesa in proporzione al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare. Tale criterio può essere derogato solo da un accordo raggiunto dall’unanimità dei partecipanti al condominio.
E’ quindi illegittimo calcolare questo servizio con un criterio diverso come, ad esempio, compensando tale spesa con l’utilizzo gratuito da parte del portiere di un alloggio di proprietà comune.
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