Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994 , individuare la presenza di materiali contenenti amianto è sempre necessario (oltreché obbligatorio) al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.
La normativa di riferimento non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, constatata l’effettiva presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio. L’obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei manufatti in amianto e non dalla mera presenza. Tale pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti. E’ per questo che la legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari ed agli Amministratori dei Condomini la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute.
Sportello Amianto Nazionale S.A.N. News Articoli 2016 Amianto nei condomini cosa deve fare l’amministratore
Amianto nei condomini cosa deve fare l’amministratore
11 Novembre 2016Articoli 2016
Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994 , individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è sempre necessario (oltreché obbligatorio) al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.
La normativa di riferimento infatti non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, constatata l’effettiva presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio e individuare in base agli esiti le azioni possibili. L’obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei manufatti in cemento amianto (MCA) e non dalla mera presenza nella struttura. Tale pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti e per l’eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre. E’ per questo che la legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari e agli Amministratori dei Condomini la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute.
Manufatti che potrebbero presentare una composizione in cemento amianto sono:
piastrelle per pavimenti, tegole tipo marsigliese;
lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature);
serbatoi, cassoni per l’acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento;
tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
canne fumarie e comignoli;
pannelli tipo “sandwich” in costruzioni prefabbricate;
gronde e discendenti.
Le responsabilità dell'Amministratore sono distinte a seconda dei ruoli
Amministratore di Condominio (in tutti i casi);
Datore di lavoro (in presenza di personale alle dipendenze del condominio).
Nel caso di dubbio presenza amianto, si suggerisce di far effettuare un’accurata ispezione e una valutazione del rischio ad un tecnico o ad un’impresa che devono essere abilitati. L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale, all’eventuale marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l’accertamento oppure può essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato e autorizzato, tramite verifiche analitiche su campione rappresentativo prelevato dal manufatto di sospetta composizione in amianto. Se a valle della valutazione del rischio dovesse emergere l’obbligo di intervenire, sarà necessario riportare in assemblea condominiale le risultanze dello studio e invitare la stessa a deliberare in favore di un intervento di bonifica.
L’amministratore è obbligato al rispetto della legge quadro sull’amianto e dei suoi disciplinari tecnici oltre al rispetto degli obblighi in capo al committente in caso di affidamento di lavori di bonifica, definito dal titolo IV del D.lgs 81/2008.
Datore di lavoro quando l’amministratore è anche datore di lavoro, egli ha l’obbligo di rispettare il D.Lgs. 81/2008.
Gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio si configurano in:
Censimento e mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno dello stabile
La valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti
L’attuazione degli obblighi di legge
Nel caso di lastre integre, non sussistendo il pericolo di rilascio di fibre di amianto, non è necessario un intervento di bonifica ma occorre un controllo periodico delle condizioni dei materiali ed il rispetto di idonee procedure di manutenzione.
Nel caso di lastre integre ma suscettibili di danneggiamento, configurandosi il pericolo di rilascio di fibre, in primo luogo sarebbe necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione.
Qualora non dovesse risultare possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento, dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare.
Nel caso di pericolo di lastre danneggiate, allora si può attuare uno dei seguenti procedimenti:
Il restauro dei materiali: consiste nella riparazione delle zone danneggiate di scarsa estensione e ad eliminare le cause potenziali di danneggiamento.
La rimozione: è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e consiste nella rimozione definitiva del manufatto.
L’incapsulamento: consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costruire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre verificare periodicamente l’efficacia di questo metodo che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato.
Il confinamento:
consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Anche in questo caso bisogna effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Comments