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Art. 1136 Codice Civile - Costituzione dell'assemblea e validità delle delibere


Differenza molto importante da tenere in memoria se parliamo di Assemblea in PRIMA convocazione od Assemblea in SECONDA convocazione.


PRIMA convocazione

L'Assemblea in è regolarmente COSTITUITA con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio (ovvero i 2/3 di 1.000,000) e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

2 comma- Sono valide le DELIBERAZIONI approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.


Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, avremo l'Assemblea in


SECONDA convocazione.

In questo caso l'assemblea delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente COSTITUITA con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al Condominio.

4 comma- Sono valide le DELIBERAZIONI approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.


Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'Amministratore, o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati(6).

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore [66, 67]

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