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Centrale Termica e sua Riqualificazione... Come ripartire?


Cosa accade se l’Amministratore di Condominio applica un metodo di riparto non adeguato per le spese dell’intervento?

O meglio, quale è la tabella millesimale che deve essere presa in considerazione?


Si può affermare che la giurisprudenza sia abbastanza costante nel sostenere che le spese di sostituzione della caldaia – salvo diversa disposizione del regolamento condominiale o diverso accordo tra i condòmini – devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà, trattandosi di spese che riguardano la proprietà di un impianto (sul punto Cass. Civ. 27/1/2004 n. 1420). Se un’errata ripartizione ha generato un danno, il responsabile sarà tenuto al relativo risarcimento. Rilevo però che il condomino ha la possibilità di impedire l’errata ripartizione tramite l’impugnativa della delibera. E qualora non abbia ha utilizzato tale mezzo concesso dal legislatore potrebbero avanzarsi eccezioni a fronte di una richiesta di risarcimento.


Se dovessi avere un box o una cantina non riscaldati?

Allora in quel caso, come da Cass. Civ. 27/1/2004 n. 1420, è necessario escludere le suddette unità dalla ripartizione delle spese della Riqualificazione energetica delle Caldaia.


Ricorda:

- Le spese di manutenzione straordinaria della centrale termica si dividono secondo i millesimi di proprietà;

- Le spese di manutenzione ordinaria della centrale termica si dividono secondo i millesimi di riscaldamento!


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