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Contatori d'acqua individuali... è obbligatorio installarli?

Aggiornamento: 20 apr 2020


In molti Condominii si prevede la suddivisione della spesa d'acqua potabile tramite criteri che non tengono conto del reale consumo d'acqua che una famiglia può effettuare durante l'anno di gestione del Condominio.

Infatti, non è poco frequente che il consumo d'acqua venga calcolato:

- per numero di residenti nell'appartamento;

- per millesimi di proprietà.

I criteri suddetti, sono il frutto di indicazioni provenienti da Regolamenti di Condominio che non fanno riferimento alle normative vigenti infatti, è importate ricordare che il 04 Marzo 1996 veniva emesso un D.P.C.M.(1) con titolo "Disposizioni in materia di risorse idriche (GU Serie Generale n.62 del 14-03-1996 - Suppl. Ordinario n. 47)" il quale impone l'obbligo, ad ogni singola unità abitativa, l'installazione dei contatori idonei alla ripartizione del consumo dell'acqua.


Si può, quindi, affermare che ogni condomino può pretendere che all'interno del proprio stabile condominiale vengano installati, dalle singole unità abitative, dei contatori idonei alla contabilizzazione dei consumi dell'acqua. Questo, naturalmente, si può discutere in qualsiasi adunanza condominiale di tipo formale ma, il singolo, se l'Assemblea non dovesse deliberare in modo favorevole, può intervenire anche a mezzo di ordinanza del Giudice di Pace competente nella materia.


Di recente (sentenza n. 4275 del 3 maggio 2019(2)) anche il Tribunale di Milano si è espresso in merito dando un ulteriore indicazione. In particolar modo la sentenza sopra citata indica che, per l'installazione dei contatori individuali, non è necessaria l'autorizzazione assembleare infatti, l'installazione dei contatori costituirebbe non solo un risparmio idrico ma, ovvierebbe anche ai continui abusi da parte dei singoli i quali si sentirebbero costretti ad avere una maggiore attenzione per risparmiare sui costi imputabili individualmente.

Il Tribunale ricorda, altresì, che la ripartizione a contatore è obbligatoria per le attività produttive o del terziario.

L'argomento è stato oggetto di diverse discussioni e cause in ambito civile. Tanto che anche la Cassazione si è espressa in merito con sentenza n. 17557/2014(3). Tale sentenza esprime un semplice concetto ovvero che, salva diversa indicazione, la ripartizione delle spese dell'acqua, in mancanza di contatori d'acqua installati per ogni singola unità immobiliare, il calcolo del consumo deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1123 del c.c., comma 1, in base ai valori millesimali.

Si può, quindi, dire che i contatori di sottrazione prevalgono, come criterio di ripartizione, sia sui millesimi sia sul Regolamento di Condominio e, l'Assemblea è legittimata a sostituire il criterio di ripartizione in essere (millesimi, n. persone, ecc.) imponendo l'uso di singoli contatori.


Risparmio idrico (D.Lgs n.152/2006) f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

 

NOTE:

(1) D.P.C.M. = Decreto del Consiglio dei Ministri

(2) Allegato a disposizione

(3) Allegato a disposizione

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