La legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo.
Anche nel mondo dedicato ai Condomini vi è una sussistenza nel rispetto della legge 81/2008 essendo gli stesi luogo di lavoro.
Nel condominio quale luogo di lavoro, quando è presente il personale delle ditte appaltatrici, l’amministratore o il soggetto preposto ad assolvere la funzione di “datore di lavoro” deve ottemperare agli obblighi di sicurezza di cui all’Art. 26 D.Lgs 81/08.
Infatti, per il Condominio, sul legale rappresentante o designato a tale mansione, gravano gli obblighi, di cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché Il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, con l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la possibilità di essere risolto in danno al condominio.
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