top of page

Art. 1102 c.c. - Uso della cosa comune


ree

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1).

A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa (2).

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (3).


Note

(1) Punti importanti sono: il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso. (2) Il partecipante alla comunione ha il diritto di modificare la cosa comune sostenendo i relativi costi al fine di realizzare un godimento migliore della cosa stessa.

(3) Il secondo comma dell'articolo si riferisce all'estensione del diritto sulla cosa comune inteso come usucapione del diritto di comunione per una quota maggiore o usucapione di tutta la cosa da parte del singolo comunista. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel richiedere un mutamento del titolo, che provi in maniera inequivocabile il nuovo animus possidendi.

Commenti


Riferimenti di Contatto

e-mail: info@amacondominio.itTel: 345-6932867

Sede legale: Via dei Pini 2 - 20072 Pieve Emanuele (MI)

Sedi Operative: Milano - C.so Sempione 89

Pieve Emanuele (MI) - Via dei Pini 2

Pavia - Via Matteotti 66

Monza - Via Porta Lodi 12

Perchè aspettare? Inizia a valutare il Risparmio e la giusta qualità della vita!

Ho ricevuto la tua richieta. Ti risponderò a breve.

AMA CONDOMINIO © - Partita IVA 02803480181

Sedi in Pavia - Milano - Tel. 345/6932867 - e-mail: info@amacondominio.it

bottom of page