Spesso, negli ultimi tempi, i locali condominiali destinati ad alloggio del portiere, una volta cessato il servizio e comunque mutatane la destinazione d'uso, possono essere locati o venduti a persone terze. Questo, naturalmente, diventa una fonte di reddito che si può distinguere di tipo continuativo (nel caso di locazione) e di tipo immediato (nel caso di vendita). Tale reddito, come è facile capire, non va' perso ma, deve essere dichiarato allo Stato. Come avviene la dichiarazione di questo reddito? A chi compete?
Alla prima domanda possiamo rispondere che il reddito incassato, viene comunicato allo Stato con la prima dichiarazione dei redditi utile da produrre nell'anno solare successivo all'incasso del profitto (esempio: incasso il reddito nel 2019 allora, la dichiarazione di questo reddito avverrà con il 730/2020).
La risposta alla seconda domanda, invece, è più articolata ovvero, la dichiarazione deve essere effettuata dal singolo condomino e non dal Condominio in quanto, secondo l’art. 1117 del codice civile, le parti comuni dell’edificio non appartengono al Condominio quale ente ma, in quota parte, ai proprietari delle singole unità immobiliari che compongono la figura del Condominio.
Naturalmente, la "quota parte" a cui ci si riferisce per suddividere il reddito incassato, sono le quote millesimali e, nello specifico, i Millesimi di Proprietà.
Sarà compito dell'Amministratore redigere una certificazione in cui ogni condomino potrà leggere la sua quota di competenza. La suddetta certificazione dovrà essere consegnata al proprio commercialista per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi.
Vien da sè che, nel caso di reddito continuativo, la certificazione dovrà essere redatta annualmente con le quote incassate mentre, nel caso di reddito immediato e finito, la certificazione verrà presentata in unica soluzione alla costituzione del fatto.
Quando deve essere prodotta la suddetta certificazione? Quando bisogna consegnarla ai condòmini?
La certificazione viene prodotta, solitamente, agli inizi dell'anno successivo per essere consegnata ai condòmini il prima possibile.
Non essendoci una scadenze nella consegna, sarebbe buon uso, far avere la suddetta certificazione ai condòmini entro il 28/02 dell'anno successivo all'incasso del reddito in modo da far coincidere la consegna del documento con le altre scadenze fiscali in essere nel campo condominiale.
Milano, 30/03/2020 - Antonio Del Giudice
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