Spesso ci si chiede "quante deleghe può avere un rappresentante in un Assemblea di Condominio?".
Prima di discuterne bisogna fare una precisazione dovuta alla Riforma del Condominio con la legge 220/2012 entrata in vigore il 18 Giugno 2013 ovvero, la data in cui è entrata in vigore, per la prima volta, un limite alle deleghe che ogni rappresentante può avere.
Infatti, prima della suddetta data, il legislatore non aveva stabilito alcun limite di deleghe da conferire al singolo soggetto rappresentante. Lo stessa persona poteva avere tre, sette, quindici deleghe oppure quelle di tutti i condòmini.
Con la legge 220/2012, è stato previsto che nei Condominii aventi dai 21 proprietari in su, il singolo rappresentante non può avere assegnate più di un quinto delle deleghe dei condòmini. Quota da calcolare rispetto al valore proporzionale.
Esempio: in un Condominio costituito da 26 condòmini (teste) non sarà possibile, per singolo soggetto, avere più di 5 deleghe oppure decidere per più di 200,000 millesimi. Infatti, un quinto dei 26 condòmini proprietari, è pari a 5,2 (approssimando per difetto otteniamo 5), mentre un quinto di 1000,000 (millesimi del Condominio) porta un risultato pari a 200,000 millesimi.
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