Può un singolo condomino installare una canna fumaria sul muro perimetrale del fabbricato, in soldoni in facciata, in maniera del tutto autonoma?
Dopo diverse sentenze in merito, si è appurato che, in base all’art. 1102 cod. civ. (1), l'installazione di una canna fumaria sul muro comune perimetrale, non costituisce ipotesi di innovazione, bensì una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa.
In breve, si nota da subito che al normativa definisce come ciascun condomino possa, a proprie cure e spese e senza necessariamente approvazione da parte degli altri condòmini, effettuare la costruzione della canna fumaria esterna.
Quanto suddetto, naturalmente, a patto che la canna fumaria prevista non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del Condominio e non ne alteri il decoro architettonico del fabbricato.
Sent. n. 6341 del 16 maggio 2000 - “l'appoggio di una canna fumaria al muro perimetrale di un edificio condominiale, individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue spese e cure, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico."
Sent. n. 4314 del 26 marzo 2002 - "i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l’esercizio di tale facoltà non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato”.
Sent. n. 14992 del 7 settembre 2012 - "non viola il decoro architettonico il comproprietario che esegue i lavori se, sulla facciata, sono presenti interventi preesistenti tollerati dagli altri comproprietari e di cui non è stata richiesta l’eliminazione“.
Tribunale di Firenze - sentenza n.189 del 21.01.2019 - "si dichiara legittima l'installazione di una canna fumaria installata da un locale commerciale posto al piano terra di un Condominio in quanto conforme al disposto dell'art. 1102 c.c., che non risultava derogato al riguardo dal regolamento condominiale."
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